Art. 3.
(Istituzione della Commissione interamministrativa per la città-regione di Roma capitale).

      1. Al fine di favorire l'inserimento della città-regione di Roma capitale nel quadro delle istituzioni territoriali presenti sul

 

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territorio della Repubblica, è istituita la Commissione interamministativa per la città-regione di Roma capitale, di seguito denominata «Commissione», quale organo cooperativo, sede di dialogo tra lo Stato, la regione Lazio e la città-regione di Roma capitale.
      2. La Commissione è composta da: cinque rappresentanti dello Stato, tre della regione Lazio e tre della città-regione di Roma capitale.
      3. La presidenza della Commissione è affidata, con cadenza annuale, alternativamente, a un rappresentante dello Stato, della regione Lazio e della città-regione di Roma capitale.
      4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con regolamento approvato all'unanimità da tutti i suoi membri e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.